PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme generali).

      1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale della autonomia degli individui rispetto alle proprie scelte e alla propria vita.
      2. La Repubblica riconosce, altresì, il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e di formazione promosse da enti pubblici e privati, da istituzioni e associazioni private che abbiano personalità giuridica, che corrispondano agli ordinamenti generali e alle finalità nazionali del sistema educativo di istruzione e di formazione e siano coerenti con la domanda formativa.
      3. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione, lo Stato promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.
      4. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e della formazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al comma 2, si esplica secondo i princìpi di cui all'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.
(Diritti comuni - Norme di attuazione).

      1. Possono chiedere la parità, e sono denominate scuole paritarie, le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro pubblico ufficiale dal quale emergano fini e ordinamento coerenti con gli obiettivi generali del sistema pubblico di istruzione e di formazione.

 

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      2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere il riconoscimento di parità, devono altresì impegnarsi a:

          a) applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabiliti dalle leggi vigenti, fatte salve la propria identità culturale e la propria autonomia didattica;

          b) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;

          c) garantire il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi;

          d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme concernenti il reclutamento del personale delle scuole statali, assicurando a tale personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;

          e) adottare un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli previsti nella corrispondente scuola statale;

          f) uniformarsi alla normativa generale relativa all'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap;

          g) garantire l'idoneità dei locali all'uso scolastico ed educativo secondo le disposizioni vigenti;

          h) disporre di attrezzature, sussidi didattici, materiali scientifici e strumenti di lavoro rispondenti al tipo di scuola.

      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono emanate le norme di attuazione del comma 2.
      4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, ai sensi della presente legge, rilasciano,

 

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nel corso della frequenza scolastica o a conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale.
      5. Le scuole non statali che non chiedono di fare parte del sistema pubblico di istruzione e di formazione conservano la propria configurazione giuridica. Ad esse si applicano le disposizioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, relative alle scuole non statali non paritarie.
      6. La parità scolastica determina la piena validità a tutti gli effetti degli esami sostenuti dagli alunni interni ai sensi delle disposizioni vigenti per le scuole statali.
      7. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

Art. 3.
(Procedure per la parità).

      1. La domanda di parità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal rappresentante designato dai soci per le associazioni non riconosciute.
      2. La domanda di cui al comma 1 è diretta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve essere inoltrata tramite il competente dirigente dell'ufficio scolastico regionale che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento, espresso anche in relazione al fabbisogno scolastico previsto dalla programmazione locale.
      3. Il soggetto che chiede la parità deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
      4. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata purché l'intera documentazione sia trasmessa entro due mesi dalla fine dell'anno scolastico in corso.
      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dal

 

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ricevimento della domanda e del parere di cui al comma 2, emana il decreto di riconoscimento della parità, ovvero nega tale riconoscimento con decisione motivata.

Art. 4.
(Esami di idoneità).

      1. Coloro che, da esterni, aspirano a iscriversi a una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per le scuole statali.
      2. La scuola paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività della scuola, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore ai due successivi anni scolastici.
      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo, a tutela dei diritti di libera organizzazione interna dell'istituzione e di quelli delle famiglie e degli studenti. Nel decreto sono altresì precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito ai sensi del comma 2.
      4. L'idoneità conseguita presso le scuole paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.

Art. 5.
(Frequenza scolastica).

      1. La frequenza scolastica nelle scuole paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle disposizioni vigenti per le scuole statali.
      2. È in facoltà della scuola paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).

 

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Art. 6.
(Elenchi provinciali e albo nazionale delle scuole paritarie).

      1. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti gli elenchi provinciali delle scuole paritarie.
      2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale iscrive negli elenchi di cui al comma 1 l'istituzione scolastica subito dopo l'emanazione del decreto di riconoscimento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito l'albo nazionale delle scuole paritarie iscritte negli elenchi di cui al comma 1.
      5. L'iscrizione della scuola nell'albo nazionale di cui al comma 4 è effettuata subito dopo l'emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riconoscimento della parità.
      6. L'albo nazionale delle scuole paritarie, con eventuali modifiche, è pubblicato, all'inizio di ogni anno scolastico, nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 7.
(Vigilanza e trasparenza amministrativa).

      1. Il gestore della scuola paritaria, fatti salvi i poteri di esclusiva spettanza del dirigente scolastico e degli organi collegiali d'istituto, è titolare del governo della scuola ed è responsabile personalmente di tutte le decisioni che adotta.
      2. Ciascuna scuola paritaria istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal dirigente scolastico e composta da quattro docenti di ruolo e da un genitore e, nelle scuole secondarie superiori, da uno studente.

 

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      3. La commissione di verifica e di valutazione di cui al comma 2 ha il compito di procedere alla valutazione del funzionamento della scuola e della attività educativa e didattica e, in particolare, deve garantire:

          a) la tutela del diritto dell'alunno ad una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;

          b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;

          c) gli standard minimi di produttività della singola scuola.

      4. Gli studenti e i loro genitori, o chi ne fa le veci, hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali delle scuole riferiti agli aspetti amministrativi e didattici con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della salvaguardia della riservatezza di terzi; a tali soggetti è garantita, altresì, la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria a tutela dei loro diritti.
      5. Per la vigilanza sul funzionamento, sugli scrutini e sugli esami delle scuole paritarie si applicano le disposizioni vigenti in materia per le corrispondenti scuole statali.

Art. 8.
(Modifica della composizione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione).

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le rappresentanze all'interno del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono integrate, al fine di assicurare la effettiva presenza paritaria di tutte le componenti comunque interessate al sistema scolastico nazionale integrato, prevedendo anche la partecipazione delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

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Art. 9.
(Sistema di finanziamento).

      1. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.
      2. Le scuole paritarie ricevono annualmente un contributo statale, denominato «buono scuola», erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto alla scuola, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto delle risorse ad esse destinate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.
      3. L'ammontare del «buono scuola» è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.
      4. L'erogazione del «buono scuola» è subordinata alla effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono iscritti.
      5. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie, di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli alunni stessi, sono accreditate presso le singole scuole entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno.
      6. L'iscrizione degli alunni presso le scuole paritarie è soggetta all'applicazione delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione scolastica.
      7. Per gli alunni portatori di handicap, nonché per gli altri alunni che abbiano riportato allo scrutinio finale la votazione di otto decimi in tutte le materie, l'ammontare del «buono scuola» è aumentato fino alla completa copertura dell'intera retta scolastica.

 

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      8. Le donazioni e i lasciti destinati alle scuole statali e paritarie del sistema pubblico integrato, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi degli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      9. Le scuole paritarie, entro il mese di novembre di ogni anno, devono pubblicare il bilancio preventivo dell'anno scolastico in corso e consuntivo dell'anno scolastico precedente, debitamente approvati dagli organi collegiali d'istituto competenti. Tali bilanci sono predisposti sulla base dello schema unificato previsto dal regolamento di cui all'articolo 13.

Art. 10.
(Detrazioni fiscali).

      1. Al fine di garantire a tutte le famiglie degli alunni, in età scolare e prescolare, delle scuole statali e delle scuole paritarie la integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per tutte le altre spese scolastiche, i relativi oneri, purché debitamente documentati e non coperti da altri interventi, costituiscono credito d'imposta da utilizzare secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 11.
(Gradualità dell'intervento finanziario statale).

      1. L'intervento statale di cui all'articolo 9 è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:

          a) 50 per cento del costo per alunno della scuola statale per il primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) 60 per cento per il secondo anno;

          c) 80 per cento per il terzo anno;

 

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          d) 90 per cento per il quarto anno;

          e) 100 per cento per il quinto anno.

Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Le istituzioni scolastico-educative pareggiate e legalmente riconosciute, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di scuole paritarie qualora rispondano alle condizioni previste dalla medesima legge.
      2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, tutte le scuole di cui al comma 1 sono sottoposte a ispezione al fine di accertare che ognuna abbia regolarizzato le condizioni tecniche, igieniche e di sicurezza previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.
      3. Nella more della totale e definitiva attuazione della presente legge, le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono oneri a carico dei comuni a favore di scuole materne non statali, conservano la loro efficacia nei limiti degli interventi diversi ed eccedenti i contributi di cui all'articolo 9.
      4. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le scuole parificate conservano la loro efficacia, nei limiti degli interventi eccedenti il contributo di cui all'articolo 9.

Art. 13.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è emanato il regolamento di attuazione della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.